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Attivazione Conto Energia Future Energy prepara per il cliente tutte le richieste autorizzative necessarie per la concessione della tariffa incentivante del Conto Energia. Si interfaccia direttamente con: il GSE, Gestore dei Servizi Elettrici, a cui compete il riconoscimento dell’incentivo; l’ENEL, o altra società distributrice della rete elettrica, per la richiesta di connessione dell’impianto alla rete stessa, avendo già osservato in fase preliminare le delibere dell’AEEG; gli Enti pubblici di competenza (locali, provinciali e regionali) per le autorizzazioni (VIA semplificata, valutazione paesaggistica) e permessi a costruire (DIA) dell’impianto fotovoltaico.
Conto Energia Il 19 febbraio 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo_Nuovo Conto Energia attraverso cui si definiscono i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Tale decreto costituiva il recepimento della Direttiva Europea per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE) in cui si dà la possibilità di usufruire a chiunque di finanziamenti in conto energia. Ciò significa che gli incentivi in conto energia per la costruzione di impianti fotovoltaici (pannelli solari che producono elettricità) verranno erogati in "conto energia" anziché in "conto capitale": si basano cioè su una tariffa incentivante ( in conto energia ) per kWh di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico che consente di ammortizzare il costo dell'installazione rivendendo l'energia elettrica prodotta direttamente al gestore GSE. Questo provvedimento garantirà anche in Italia il successo degli impianti solari per la produzione di energia elettrica, grazie al conto energia, esattamente come è accaduto in Germania, dove i finanziamenti in conto energia hanno permesso il decollo del settore fotovoltaico diventando così il secondo paese al mondo per installazioni. Al termine dei 20 anni l’energia prodotta tramite l'incentivazione in conto energia potrà essere utilizzata direttamente per i consumi privati e quindi le bollette che si riceveranno saranno a quel punto relative alla differenza tra quello che si produrrà e quello che si sarà utilizzato.I vantaggi a seguito dell’attuazione di questa nuova norma rispetto al passato, si possono sintetizzare essenzialmente in tre fattori: · Tali incentivi in conto energia sono a disposizione sia per le persone fisiche che giuridiche (comuni, enti locali, aziende private etc.) e sono diventati oggi più facilmente erogabili. Si può installare l’impianto fotovoltaico sulla propria abitazione o in azienda in qualsiasi momento (rispettando solo alcune scalette burocratiche), in poco tempo e senza partecipare ad estenuanti gare di punteggio o affrontare pratiche pluriannuali. · Oltre tutte le finalità etiche insite nel concetto di energia pulita, grazie alla novità del conto energia chiunque può; decidere di utilizzare la produzione di energia come una forma pura di investimento. Gli incentivi in conto energia, come sottolineato prima, non vanno a sostenere i costi per la realizzazione dell'impianto ma mirano a far investire per produrre energia elettrica da impianto fotovoltaico in un ottica di investimento a medio-lungo termine. · ll produttore di energia elettrica in conto energia potrà vendere al gestore GSE quanto prodotto a costi molto superiori rispetto ai prezzi di acquisto attuali. L'energia prodotta dagli impianti verrà ceduta per 20 anni al gestore ad un prezzo pari circa al doppio/triplo rispetto l’ammontare normalmente pagato (0,18 € al kWh) in ragione della potenza installata e della tipologia di impianto in conto energia scelto. I costi dell'incentivazione degli impianti fotovoltaici in conto energia non sono a carico dello stato, ma sono coperti con un prelievo sulle tariffe elettriche che tutti i consumatori (componente tariffaria A3) stanno pagando da anni. Questa componente a carico del consumatore è pari a circa 0,0014€ (poco meno di 3 lire) per ogni kWh. L’IVA sugli impianti fotovoltaici in conto energia è pari al 10%. Speciale Conto Energia Il conto Energia è una forma di incentivazione legata all’uso di energia elettrica prodotta dal Sole, di cui possono beneficiare sia privati cittadini così come comuni, enti pubblici o aziende. Le tariffe incentivanti hanno una durata di 20 anni dalla data di avvio dell’impianto fotovoltaico e consentono al soggetto proprietario dell’impianto di guadagnare, dalla produzione di energia elettrica, rivendendola al gestore GSE. Lo schema successivo, con evidenziata la posizione dei gruppi di misura, permette di comprendere il meccanismo del Conto Energia.  All’interno del sistema sono inseriti i misuratori di energia che permettono di usufruire dei vantaggi del Conto Energia e dello scambio dell’energia con il distributore. Anzitutto il cosiddetto “Terzo contatore”, inserito subito a valle dell’inverter, misura tutta l’energia prodotta. Vi è poi, in sostituzione al contatore tradizionale, il contatore bidirezionale che contabilizza gli scambi di energia con la rete del distributore. Il “Terzo contatore”, misura tutta l’energia prodotta; questo dato è comunicato tramite tele-lettura al GSE (Gestore del Servizio Elettrico), il quale eroga all’utente l’incentivo da Conto Energia per 20 anni. Dopo questo primo livello l’energia prodotta è ancora di proprietà dell’utente-produttore, che può quindi disporne per i propri usi, evitando di assorbirla da rete e quindi di pagarla al distributore. Se la produzione eccede i consumi, l’energia viene comunque immessa in rete. A questo punto si possono attuare due differenti modalità per trasferire energia alla rete e tali modalità continuano ad essere attive finché l’impianto resta in esercizio, anche dopo lo scadere delle tariffe incentivanti al 20-esimo anno: - Scambio sul posto L'energia in eccesso rispetto ai consumi dei carichi dell’utente viene immessa in rete, viene misurata (con il secondo contatore), ma non ci viene pagata. E’ però possibile riassorbire la stessa quantità d’energia dalla rete quando ci serve (in questo senso la rete diventa una sistema di accumulo) senza a nostra volta pagarla. In questo modo l’utente-produttore risparmia circa 18c€ per tutta l'energia prodotta da FV che viene autoconsumata. - Cessione in rete Come per lo scambio sul posto, l'energia prodotta che istantaneamente viene assorbita dai carichi permette di risparmiare il corrispondente acquisto da rete (circa 18c€/kWh), l'eccedenza viene invece immessa in rete e pagata dall'ente distributore con delle tariffe minime garantite (circa 9,5c€/kWh). Questa modalità è obbligatoria per impianti di potenza superiore ai 20kW. Tariffe del Nuovo Conto Energia Il Conto Energia rappresenta una opportunità unica di investire nelle fonti rinnovabili di energia. Il Conto Energia rappresenta la possibilità anche per l'Italia di sfruttare l'energia solare nella produzione di energia elettrica tramite pannelli fotovoltaici. Nella tabella sottostante " Tariffe conto energia " vengono indicate le tariffe incentivanti 2010 corrisposte dal GSE al produttore di energia elettrica da fonte energia solare fotovoltaica che aderisca al Conto Energia. | Potenza Impianto | Non integrati / terra | Parzialmente Integrati | Integrati | | Da 1 a 3 kWp | 0,384 | 0,422 | 0,470 | | Da 3 a 20kWp | 0,365 | 0,403 | 0,442 | | Maggiore di 20 kWp | 0,346 | 0,384 | 0,422 |
Il riconoscimento della tariffa incentivante in Conto Energia è garantito 20 anni per legge. Come si evince dalla tabella, "Tariffe conto energia", le tariffe incentivanti in conto energia sono concesse in base alla taglia dell'impianto ed al livello di integrazione architettonica. Conto energia incentivi Le tariffe incentivanti del Conto Energia sono state fissate sulla base di tre categorie di potenza degli impianti: - · da 1 a 3 kWp
- · da 3 a 20 kWp
- · oltre 20 kWp (non sono previsti limiti di potenza)
All’interno di queste categorie, ognuna è divisa in impianti non integrati nell’edificio o installati a terra, impianti parzialmente integrati ed, infine, impianti integrati. La tabella di seguito sintetizza il valore dell’incentivazione riconosciuta al variare della potenza e della tipologia di impianto nel corso del 2010: | Potenza P (kW) | Tipo Impianto | | | Non integrato | Parzialmente integrato | Integrato | | 1 ≤ P ≤ 3 | 0,384 | 0,422 | 0,470 | | 3 < P ≤ 20 | 0,365 | 0,403 | 0,442 | | P > 20 | 0,346 | 0,384 | 0,422 |
Come si evince dalla tabella, oltre che in base alla taglia dell'impianto, la tariffa è differenziata in funzione del livello di integrazione architettonica raggiunto. Nel seguito alcuni esempi per chiarire meglio i diversi livelli di integrazione architettonica. IMPIANTO NON INTEGRATO ARCHITETTONICAMENTE E' l'impianto fotovoltaico installato a terra o su tetto piano, in assenza di parapetto o comunque con un parapetto di altezza limitata. 
IMPIANTO PARZIALMENTE INTEGRATO ARCHITETTONICAMENTE E' l'impianto fotovoltaico installato su tetto a falda con i moduli complanari alla copertura, ovvero su tetto piano qualora sia presente un parapetto di altezza minima pari alla metà dell'altezza dei moduli. 
IMPIANTO TOTALMENTE INTEGRATO ARCHITETTONICAMENTE E' l'impianto fotovoltaico installato su tetto a falda dove i moduli sostituiscono il materiale di rivestimento dei tetti (ad esempio le tegole), oppure pensiline, frangisole, balaustre o parapetti, ecc... 
Nell'allegato 2 del Decreto del 19 febbraio 2007 sono riportare in dettaglio tutte le tipologie di installazione che rientrano nei differenti livelli di integrazione architettonica. Scambio energia sul posto Attraverso la Delibera n. 28/06 l’Autorità per l’energia elettrica ha definito le “Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”. La delibera definisce, quindi, le modalità che regolamentano la cessione dell’energia prodotta da fonte rinnovabile, al gestore della rete. In breve viene sancita la regola secondo la quale l’energia prodotta attraverso fonte rinnovabile e ceduta al gestore della rete verrà scontata sui consumi del produttore stesso. Ad esempio, una famiglia che attraverso il suo impianto fotovoltaico cede alla rete 3kWh non pagherà al gestore 3kWh assorbiti dalla rete. Il meccanismo dello scambio sul posto è ottimale quando il produttore consuma interamente l’energia che produce, poiché l'energia prodotta in eccesso dal nostro impianto fotovoltaico in regime di “scambio sul posto” non viene pagata dal gestore; tuttavia rimane disponibile per il suo utilizzo fino ad un massimo di 3 anni. Per calcolare il reale guadagno economico che si ottiene dal sistema dello “scambio sul posto” bisogna tener presente che, oltre al guadagno sull’energia prodotta proveniente dall’incentivo, al calcolo va aggiunta anche la somma che si risparmia dal pagamento della bolletta. Un semplice esempio: Un impianto fotovoltaico di 3 kWp installato a Benevento (producibilità annua di circa 1300 kWh/kWinst) con integrazione architettonica è incentivato dal conto energia alla tariffa di 0,47€/kWh, pertanto il ricavo annuo risulta dato da: produzione energia elettrica annua: 3kW x 1300kWh/kW = 3900kWh ricavo conto energia: 3900kWh x 0,47€/kWh = 1833 €/anno risparmio sulla bolletta (per l’energia prodotta e autoconsumata): 0,19€/kWh x 3900kWh = 741€/anno ricavo complessivo: 1833€+741€ = 2574 €/anno
Nella simulazione non si sono considerate le eventuali maggiorazioni previste dell'art.6 del nuovo Conto Energia. Vendita energia in eccesso Il meccanismo della vendita dell’energia in eccesso è consentito solo per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ad 1 kWh ed è particolarmente vantaggioso per i proprietari che hanno dimensionato il loro impianto fotovoltaico in maniera tale che il rendimento sia di almeno il 40% superiore all’energia da loro consumata. L’energia prodotta in eccesso viene, infatti, riversata nella rete e non può più essere utilizzata. Per calcolare il reale guadagno proveniente da questo sistema bisogna tener presente che la prima parte dell’incentivo premia il produttore di energia incentivando tutta la produzione di energia dell’impianto. Un semplice esempio: Un impianto fotovoltaico di 3 kWp installato a Benevento (producibilità annua di circa 1300 kWh/kWinst) con integrazione architettonica è incentivato dal conto energia alla tariffa di 0,47€/kWh, pertanto il ricavo annuo risulta dato da: produzione energia elettrica annua: 3kW x 1300kWh/kW = 3900kWh ricavo conto energia: 3900kWh x 0,47€/kWh = 1833 €/anno risparmio sulla bolletta (per l’energia prodotta e autoconsumata): 0,19€/kWh x 2300kWh = 437€/anno ricavo vendita energia in eccesso: 1600 kWh x 0,0964€/kWh = 154€/anno ricavo complessivo: 1833 €+437€+154 €= 2424 €/anno
Nella simulazione non si sono considerate le ulteriori maggiorazione previste dall'art.6 del nuovo Conto Energia. Premi e Bonus Le tariffe del nuovo conto energia, a cui viene pagato il kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico, sono incrementate del 5% nei seguenti casi: per impianti “non integrati” di potenza superiore ai 3 kWp, nel caso in cui la produzione viene consumata per almeno il 70% dall’utenza; per impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria di qualunque grado e ordine o una struttura sanitaria pubblica; per impianti il cui soggetto resposabile è un ente pubblico locale con una popolazione residente inferiore a 5000 abitanti; per impianti integrati in superfici esterne di edifici, di fabbricati, di strutture di destinazione agricola, che sostituiscono coperture in eternit o comunque contenenti amianto.
Il diritto alla maggiorazione non è comulabile per i diversi interventi sopra citati. Gli impianti che operano in regime di scambio sul posto possono usufruire di un premio se sono abbinati ad un uso efficiente dell’energia, secondo le modalità e le condizioni riportate all'Art.7 del nuovo Decreto Conto Energia. Gli interventi di risparmio energetico utili, ai fini della concessione del premio, devono determinare una riduzione dell’indice di prestazione energetica dell’edificio, convalidata da certificazione energetica, a valori del 10%-60%. Il premio consiste in una maggiorazione della tariffa incentivante di entità pari alla metà del risparmio conseguito. La tariffa incentivante non può essere richiesta (così come il relativo premio) nel caso in cui siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale oltre il 20% del costo dell’investimento. Questo non vale per le scuole pubbliche e le strutture sanitarie pubbliche.Il provvedimento fissa un primo tetto di 1.200 MW agli impianti finanziabili. Una volta raggiunta questa quota le tariffe saranno riviste in base all’andamento dei costi e del mercato. Obiettivo definito nel decreto è quello di installare 3.000 MW al 2016, cioè quasi 100 volte l’attuale installato nel nostro paese. Attiva Conto Energia Attivare il Conto Energia è molto semplice e richiede pochi passi: Passo 1: CAPIRE il conto energia (Speciale Conto Energia Oppure contattaci per informazioni) Passo 2: VALUTAREla fattibilità Senza alcun onere bastano solo 2 minuti e 5 lettere: A – Apri la finestra e guarda dov’è il Sud; B – Basta una piantina del solaio o tetto per l’inclinazione; C – Comunica a Future Energy i consumi annui di energia elettrica; D – Dai a Future Energy i tuoi dati personali per contattarti; E – E_mail invia il tutto a (
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Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo ) Future Energy invierà al più presto: Producibilità dell'impianto Progetto di massima Preventivo costi Business Plan per la valutazione del pay back time
Passo 3: DECIDERE di attivare il Conto Energia Compilare Scheda Conto Energia Fornire info sulla tipologia dei finanziamenti Bancari (Privati o Aziende) o Leasing (Aziende) a cui si vuole accedere Dare mandato a Future Energy per la ricerca della migliore soluzione di finanziamento richiesto (Banca, Tipologia, Durata) Fissare data presumibile per inizio lavori
Spese condominiali troppo elevate? Il Conto Energia può essere la soluzione! Investire in un impianto fotovoltaico, può permettere ai condomini di evitare il pagamento della bolletta elettrica e, attraverso gli incentivi erogati in Conto Energia, di ammortizzare gran parte delle spese condominiali (acqua, spese di pulizia, manutenzione del verde, ecc.). Realizzare un impianto fotovoltaico di taglia adeguata a coprire i consumi delle parti comuni di un condominio è un investimento poco costoso, specie se ripartito tra i diversi condomini. Con un investimento iniziale contenuto è quindi possibile generare energia elettrica che sarà poi utilizzata per i fini condominiali, evitandone l'acquisto dal distributore locale (ad es. ENEL). Il meccanismo nazionale di incentivazione permette poi, oltre a ripagare l'impianto, di ottenere un discreto introito, tale da ridurre notevolmente (se non annullare) le spese condominiali. Clicca qui per scoprire nel dettaglio come funziona! Se sei amministratore di condominio contattaci per valutare la soluzione più idonea alle proprietà da te amministrate. Future Energy sarà bel lieta di chiarire a te ad ai condomini il meccanismo del Conto Energia oltre che ad effettuare una valutazione in merito all'impianto più idoneo per le vostre esigenze ed ai ricavi che potrà generare. Se vuoi avere subito un esempio relativo ad un impianto fotovoltaico prova il nostro SIMULATORE NEWS Conto energia per Condomini IMPIANTI FOTOVOLTAICI E NUOVO CONTO ENERGIA NEL CONDOMINIO Il fenomeno fotovoltaico coinvolge sempre più anche gli edifici condominiali: infatti i pannelli solari possono essere facilmente installati sia negli spazi privati sia negli spazi comuni per iniziativa dei singoli all’interno delle proprietà esclusive o di gruppi di condomini che intendono realizzare un impianto fotovoltaico condominiale. Tali installazioni, a prescindere dagli aspetti tecnici, possono creare problemi giuridici di non facile soluzione. Tre apprezzati autori G. Bordolli, consulente legale, esperto di diritto immobiliare, M. Rana, avvocato, funzionario Agenzia delle entrate - Direzione regionale Lombardia, M. Di Nicola, architetto, funzionario tecnico comunale, esaminano tutte le nuove questioni condominiali in materia, di diritto e procedurali, nonché le agevolazioni fiscali e tariffarie che tali scelte comportano. Nella prima parte - dedicata agli aspetti regolamentari e assembleari - entrano nel merito delle singole casistiche e affrontano i problemi che possono sorgere fra singolo condomino e condominio. Nella seconda illustrano le procedure edilizie richieste, fornendo anche la modulistica necessaria, replicata e liberamente compilabile e stampabile, utilizzando il Cd-Rom allegato al volume. Completano il tutto con la parte “fiscale” contenente l’accurata disamina delle agevolazioni previste e la disciplina della tariffa incentivante. In dettaglio, questi gli argomenti approfonditi: Parte prima LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEGLI EDIFICI CONDOMINIALI: ANALISI DEI PRINCIPALI PROBLEMI › Installazione di impianto fotovoltaico unifamiliare. › Installazione di impianto fotovoltaico unifamiliare negli spazi privati: il regolamento di condominio come primo ostacolo. › Modifica o soppressione delle clausole contrattuali limitative dei diritti dei singoli condomini. › Regolamento di condominio, realizzazione di impianto fotovoltaico e autorizzazione assembleare. › Installazione di pannelli fotovoltaici da parte di un nuovo condomino e regolamento di condominio. › Ulteriori limiti alla collocazione di pannelli fotovoltaici negli spazi privati. › Impianti fotovoltaici e locazione. › Installazione abusiva di pannelli fotovoltaici negli spazi privati: reazioni del condominio, responsabilità dell’amministratore. › La realizzazione di un impianto fotovoltaico singolo con utilizzo di parti comuni. › Pannelli fotovoltaici a favore del singolo condomino, parti comuni, decoro architettonico del caseggiato. › Decoro, impianto fotovoltaico singolo e regolamento. › Regolamento e derogabilità dell’art. 1102 c.c.: ulteriori ostacoli per impianti fotovoltaici singoli. › L’installazione di un impianto fotovoltaico “condominiale”. Parte seconda LE PROCEDURE EDILIZIE › Caratteristiche degli impianti fotovoltaici. › Promozione di impianti fotovoltaici di pregio architettonico. › Progettazione degli impianti fotovoltaici. › Procedure di realizzazione degli impianti fotovoltaici. Parte terza DISCIPLINA E AGEVOLAZIONI FISCALI › La tariffa incentivante e il Gestore dei Servizi Elettrici. › Soggetti beneficiari. › Cumulabilità dell’agevolazione. › Disciplina IVA della tariffa incentivante. › Acquisto o realizzazione dell’impianto fotovoltaico. › La tariffa incentivante quale contributo in conto esercizio. › Trattamento fiscale della tariffa incentivante: a) Condominio che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, utilizza un impianto a soli fini privati condominiali. b) Condominio che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, produce energia fotovoltaica in eccedenza rispetto ai consumi privati condominiali. › Le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica. La normativa Da qui puoi accedere al link del sito internet del GSE. Da qui puoi scaricare i principali documenti, norme e leggi relative al Conto energia: Nuovo conto Energia Decreto 19 Febbraio 2007 Conto Energia Decreto 6 Febbraio 2006 Conto Energia Decreto 28 Maggio 2005 Decreto n. 387/03 relativo alla promozione della produzione di energia elettrica da Fonti Rinnovabili Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili Allegato A alla Delibera n. 89/07 dell'A.E.E.G. in merito alle condizioni tecnico-economiche per la connessione alla rete bt Si riporta inoltre la circolare dell'Agenzia delle Entrare con alcuni chiarimenti in merito al regime fiscale imposto agli incentivi Circolare 46 E dell'Agenzia delle Entrate Domande più frequenti | | | | | 1 Chi può beneficiare del Conto Energia? | | | | 2. Qual è la potenza degli impianti incentivabili? | | | | 3. Quando gli impianti possono cominciare ad entrare in esercizio e beneficiare del nuovo Conto energia? | | | | 4. Un impianto esistente può beneficiare delle nuove tariffe? | | | | 5. Se si realizza un potenziamento di un impianto esistente? | | | | 6. Si possono realizzare impianti utilizzando moduli o inverter usati? | | | | 7. Quali sono gli impianti fotovoltaici che possono beneficiare delle tariffe del Conto Energia? | | | | 8. Come si procede per accedere alle tariffe incentivanti? | | | | 9. Cos’è lo “scambio sul posto"? | | | | 10. Quali autorizzazioni servono per realizzare un impianto fotovoltaico? | | | | 11. A quali impianti si applicano le nuove tariffe e fino a quando? | | | | 12. Le nuove tariffe (valide fino al 31 dicembre 2008): a quanto ammontano? | | | | 13. Come saranno le tariffe dall’1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010? | | | | 14. Esistono delle maggiorazioni da applicare alle tariffe? | | | | 15. Maggiorazioni per applicazioni speciali? | | | | 16. Chi e come si può usufruire dei “premi” per impianti abbinati a un uso efficiente dell'energia? | | | | 17. In caso di ulteriore intervento di riduzione di almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria é possibile chiedere un adeguamento del premio? | | | | 18. Cosa succede se si vende un immobile su cui è in esercizio un impianto fotovoltaico che usufruisce dell'incentivo in Conto Energia? | | | | 19. Il premio è dato se l’impianto fotovoltaico viene realizzato su un edificio di nuova costruzione, la cui realizzazione già segue criteri di risparmio energetico? | | | | 20. Oltre alla tariffa incentivante ed al premio è possibile usufruire di altri benefici legati al ritiro dell'energia elettrica? | | | | 21. E’ possibile cumulare l’incentivo in conto energia ed il premio con altre forme di incentivazione? | | | | 22. E’ possibile cumulare l’incentivo in conto energia ed il premio con altre forme di incentivazione? | | | | 23. Quali sono le modalità di erogazione dell’incentivazione? | | | | 24. Qual è il limite massimo della potenza cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere la tariffa incentivante? | | | | 25. Le disposizioni dei “vecchi” decreti rimangono valide anche successivamente all’entrata in vigore del nuovo decreto? | | | | 26. Cosa devono fare i soggetti che hanno acquisito il diritto alla tariffa incentivante in base ai "vecchi" decreti? | | | | 27. E’ previsto uno scorrimento delle graduatorie dei “vecchi” decreti del Conto Energia? | | | | | 28. I soggetti che hanno presentato domanda con i “vecchi” decreti e non sono stati ammessi a causa dell'esaurimento della potenza disponibile, hanno diritto adaccedere prioritariamente al "nuovo" decreto? | | | | | | | | | | 1. Chi può beneficiare del Conto Energia? - Persone fisiche
- Persone giuridiche
- Soggetti pubblici
- Condomini di unità abitative e/o di edifici
| Top | | | | 2. Qual è la potenza degli impianti incentivabili? Maggiore di 1 kWp. Non esiste quindi limite superiore di potenza (Rif.to: Art. 4, comma 2). | Top | | | | 3. Quando gli impianti possono cominciare ad entrare in esercizio e beneficiare del nuovo Conto Energia? In data successiva al giorno in cui entra in vigore la Delibera che l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) deve emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto del Conto Energia. Il Decreto del Conto Energia entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale. In tale Delibera l’AEEG aggiornerà i provvedimenti su modalità, tempi e condizioni per l’erogazione delle tariffe incentivanti (Rif.to: Art. 4, comma 3). | Top | | | 4. Un impianto esistente può beneficiare delle nuove tariffe? Sì, se è stato realizzato tra l’1 ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera dell’AEEG e se non ha beneficiato delle tariffe incentivanti stabilite coi decreti del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006. In tal caso occorre trasmettere la richiesta di concessione della tariffa incentivante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Delibera dell’AEEG (Rif.to: Art. 4, comma 3). | Top | | | | 5. Se si realizza un potenziamento di un impianto esistente? Se un impianto è in esercizio da almeno 2 anni e si decide di aumentarne la potenza, è possibile beneficiare delle tariffe del Conto Energia per la sola potenza aggiuntiva che deve essere di almeno 1 kWp e che entrerà in esercizio sempre in data successiva all’entrata in vigore della Delibera dell’AEEG. In tali casi si accede alle sole tariffe e non ai premi descritti più avanti (Rif.to: Art. 4, comma 3; Art. 2, comma 1/lettera j). | Top | | | | 6. Si possono realizzare impianti utilizzando moduli o inverter usati? Non è possibile utilizzare componenti usati in altri impianti. Possono, invece, essere usati moduli e/o inverter non nuovi solo nel caso in cui gli stessi non siano mai stati installati in altr i impianti (Rif.to: Art. 4, comma 4). | Top | | | | 7. Quali sono gli impianti fotovoltaici che possono beneficiare delle tariffe del Conto Energia? Nel decreto vengono definite 3 tipologie di impianto: 1. Impianti fotovoltaici “non integrati”, quando i moduli vengono installati: 
(1) incluse barriere acustiche, pensiline, pergole, tettoie(2) Sono, in questo caso, comprese anche le coperture parcheggi, i lampioni (sempre in connessione a rete, quindi senza batterie), i sistemi a inseguimento installati a terra (Rif.to: Art. 4, comma 5; Art. 2, comma 1/lettera b1; Allegato 2). 2. Impianti fotovoltaici “parzialmente integrati”, quando i moduli, non sostituendo i materiali che costituiscono le superfici di appoggio, vengono installati in: su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati (1) in modo complanare alle superfici degli edifici su cui sono fissati (tetti a falda, coperture, facciate, balaustre, parapetti) o agli elementi di arredo urbano e viario (2)
(1) anche su file parallele coi moduli inclinati e quindi non complanari al tetto. Se c’è una balaustra intorno al tetto, i moduli devono essere installati con un’inclinazione tale che la quota corrispondente alla metà dell’altezza dei moduli non superi l’altezza della balaustra (2) coperture parcheggi, fermate autobus, lampioni fotovoltaici (senza accumulatori) 3. Impianti fotovoltaici "con integrazione architettonica", se: i moduli sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati, avendo quindi la stessa inclinazione e funzionalità architettonica. i moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie. i moduli sostituiscono la parte trasparente o semi trasparente di facciate o lucernari, garantendo l’illuminazione naturale degli ambienti interni all’edificio. i moduli sostituiscono parte dei pannelli fonoassorbenti delle barriere acustiche. i moduli costituiscono la parte esposta al sole delle parti riflettenti inserite in elementi d’illuminazione (lampioni stradali con fari esposti verso superfici riflettenti). i moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono dei frangisole. i moduli sostituiscono gli elementi di rivestimento e copertura di balaustre e parapetti. i moduli sostituiscono o integrano i vetri di finestre. i moduli costituiscono gli elementi strutturali di persiane. i moduli costituiscono rivestimento o copertura aderente alle superfici descritte nelle tipologie precedenti.
| Top | | | | 8. Come si procede per accedere alle tariffe incentivanti? Si procede come segue: - S’inoltra al gestore di rete (il distributore locale di energia elettrica) il progetto preliminare dell’impianto richiedendo la connessione alla rete. Se l’impianto in questione ha una potenza compresa tra 1 e 20 kWp occorre precisare se ci si vuole avvalere del servizio di “scambio sul posto” per l’energia elettrica prodotta (Rif.to: Art. 5, comma 1).
- impianto ultimato si trasmette al gestore di rete la comunicazione di fine lavori (Rif.to: Art. 5, comma 3).
- Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto si deve inoltrare al G.S.E. (Gestore del Sistema Elettrico):
- la richiesta di concessione della tariffa incentivante
- la documentazione finale di entrata in esercizio (si veda l’Allegato 4 del Decreto - Rif.to: Art. 5, comma 4)
- Il G.S.E., entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alla tariffa incentivante, comunica al titolare dell’impianto (“soggetto responsabile”) la tariffa riconosciuta (Rif.to: Art. 5, comma 5).
| Top | | | | 9. Cos’è lo “scambio sul posto"? Per i sistemi da 1 a 20 kWp è possibile optare per il servizio di scambio sul posto o per la cessione in rete dell’energia prodotta. Scambio sul posto: Si lavora in “regime di interscambio” (net metering) con la rete elettrica locale: Cessione in rete: Se, durante le ore diurne si produce piu’ energia di quella consumata, la si immette in rete; nelle ore notturne l’energia puo’ essere ripresa dalla rete; a fine anno si effettua una compensazione fra quella immessa e quella prelevata. | Top | | | | 10. Quali autorizzazioni servono per realizzare un impianto fotovoltaico? Ad esclusione di casi particolari, nei quali serve un’autorizzazione specifica(es. autorizzazioni paesistiche, autorizzazioni enti di bacino ecc.), per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici non è necessaria l’Autorizzazione Unica, ma basta la Denuncia d’Inizio Attività (D.I.A.). Se è richiesto un solo provvedimento autorizzativo di altro tipo, questo provvedimento sostituisce l’Autorizzazione Unica (Rif.to Art. 5, comma 7). | Top | | | | 11. A quali impianti si applicano le nuove tariffe e fino a quando? Si applicano agli impianti entrati in esercizio tra la data successiva all’emanazione della Delibera dell’AEEG e il 31 dicembre 2008. La tariffa incentivante viene corrisposta per 20 anni e rimane costante negli anni, senza quindi essere aggiornata con il tasso d’inflazione (Rif.to Art. 6, comma 1). | Top | | | | 12. Le nuove tariffe (valide fino al 31 dicembre 2008): a quanto ammontano? 
(Rif.to Art. 6, comma 1) | Top | | | | 13. Come saranno le tariffe dall’1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010? Saranno ridotte del 2% per ogni anno successivo al 2008. Varranno sempre per 20 anni e rimarranno costanti nel medesimo periodo, senza quindi aggiornamenti coi tassi d’inflazione (Rif.to Art. 6, comma 2) . | Top | | | | 14. Esistono delle maggiorazioni da applicare alle tariffe? Sì, esistono delle maggiorazioni da applicare alle tariffe incentivanti valide per le applicazioni specifiche di seguito elencate: quando la maggior parte dell’energia elettrica prodotta è consumata dall’utenza a cui è intestato l’impianto. su alcuni edifici pubblici. per impianti integrati installati su aziende agricole e in caso di bonifiche da eternit (Rif.to Art. 6, comma 4/lettera a).
| Top | | | | 15. Maggiorazioni per applicazioni speciali. a. E’ prevista una Maggiorazione del 5% per impianti “non integrati” la cui produzione energetica viene consumata per almeno il 70% dall’utenza (Rif.to Art. 6, comma 4/lettera a). b. Maggiorazione del 5% per impianti su scuole e strutture sanitarie pubbliche, su edifici pubblici di comuni con meno di 5000 abitanti (Rif.to Art. 6, comma 4/lettere b) e d)). c. Maggiorazione del 5%, per impianti integrati per aziende agricole, e impianti integrati che sostituiscono coperture in eternit (Rif.to Art. 6, comma 4/lettera c)  | Top | | | | 16. Chi e come si può usufruire dei “premi” per impianti abbinati a un uso efficiente dell'energia? Sono applicabili a impianti che operano in regime di “scambio sul posto”. Si procede come segue: Si redige un attestato di qualificazione energetica(*)per l’edificio su cui è già installato o s’intende installare l’impianto fotovoltaico, specificando gli interventi in grado di ridurre i consumi dell’edificio. Dopo che l’impianto fotovoltaico è entrato in esercizio si effettuano degli interventi (già indicati nell’attestato energetico) che riducano i consumi energetici di almeno il 10%. Una seconda certificazione energetica attesterà tali risultati. Si inviano al G.S.E. entrambe le certificazioni (del prima e del dopo-intervento) per chiedere il premio, che verrà conteggiato a partire dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda. Il premio sarà la maggiorazione della tariffa pari a una percentuale equivalente alla metà del risparmio energetico percentuale ottenuto grazie agli interventi eseguiti. Tale premio non può superare il 30%. (*) verrà sostituito dall’attestato di certificazione energetica, al momento dell’entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.(Rif.to Art. 7, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ) | Top | | | | 17. In caso di ulteriore intervento di riduzione di almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria è possibile chiedere un adeguamento del premio? Sì, il rinnovo del diritto al premio avviene con le medesime modalità precedentemente descritte, fermo restando il limite massimo del 30% (Rif.to Art. 7, comma 7). | Top | | | | 18. Cosa succede se si vende un immobile su cui è in esercizio un impianto fotovoltaico che usufruisce dell’incentivo in Conto Energia? Il compratore acquista anche l’impianto e il corrispondente titolo a sfruttare l’incentivo in Conto Energia, beneficiando della tariffa incentivante come pure dell’eventuale premio (Rif.to Art. 7, comma 7). | Top | | | | 19. Il premio è dato se l’impianto fotovoltaico viene realizzato su un edificio di nuova costruzione, la cui realizzazione già segue criteri di risparmio energertico? Sì, ma limitato al 30% del premio che si otterrebbe secondo i criteri prima descritti, a condizione che i consumi energetici dell’edificio siano inferiori di almeno il 50% rispetto ai valori dell’All. C, comma 1 Tab. 1 del D.L. 19 agosto 2005, n. 192 (Rif.to Art. 7, comma 8). | Top | | | | 20. Oltre alla tariffa incentivante ed al premio è possibile usufruire di altri benefici legati al ritiro dell’energia elettrica? In aggiunta alla tariffa incentivante ed al premio riconosciuto su tutta l’energia prodotta per impianti al di sotto dei 20 kWp è possibile beneficiare della disciplina di scambio sul posto. Per gli impianti che non beneficiano della disciplina di scambio sul posto, l’energia prodotta, qualora immessa in rete, è ritirata dal gestore locale della rete elettrica ovvero ceduta sul mercato (Rif.to Art. 8). | Top | | | | 21. E’ possibile cumulare l’incentivo in conto energia ed il premio con altre forme di incentivazione? Non è possibile usufruire dell’incentivo e del premio nel caso in cui siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitali e/o in conto interessi eccedenti il 20% del costo dell’investimento. Solo le scuole pubbliche e le strutture sanitarie pubbliche possono usufruire sia degli incentivi in conto capitale e/o in conto interessi sia del’incentivo e del premio in conto energia. | Top | | | | 22. E’ possibile cumulare l’incentivo in conto energia ed il premio con altre forme di incentivazione? Non è possibile cumulare la tariffa incentivante ed il premio con: Non possono usufruire dell’incentivo e del premio gli impianti: realizzati ai fini del rilascio della certificazione energetica (D.lgs 192/2005 e smi o L. 296/2006 e smi) entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010. Per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. (Rif.to Art. 9, comma 2, 3 e 4) | Top | | | | 23. Quali sono le modalità di erogazione dell’incentivazione? L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas aggiorna, entro 60 gg dalla data di pubblicazione del Decreto del conto energia, i provvedimenti che stabiliscono le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione della tariffa incentivante e del premio (Rif.to Art. 10). | Top | | | | 24. Qual è il limite massimo della potenza cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere la tariffa incentivante? Il limite è di 1200 MW. Hanno diritto alla tariffa incentivante e al premio tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi dalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nella quale verrà raggiunto il primo limite di 1200 MW. Il termine di 14 mesi è elevato a 24 per impianti di soggetti pubblici (Rif.to Art. 13). | Top | | | | 25. Le disposizioni dei “vecchi” decreti rimangono valide anche successivamente all’entrata in vigore del nuovo decreto? Le disposizioni dei “vecchi” decreti del conto energia continuano ad applicarsi esclusivamente agli impianti che hanno già acquisito (domande presentate, considerate idonee e rientrate nel limite massimo di potenza disponibile), entro il 2006, il diritto alla tariffa incentivante in base ai medesimi “vecchi” decreti (Rif.to Art. 16, comma 19). | Top | | | | 26. Cosa devono fare i soggetti che hanno acquisito il diritto alla tariffa incentivante in base ai “vecchi” decreti? Devono far pervenire al soggetto attuatore le comunicazioni di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio, entro 90 giorni dalle rispettive scadenze. Qualora le date di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio siano antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non siano già state comunicate, il predetto termine di 90 giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I termini fissati per l’inizio dei lavori e per la conclusione dei lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici in oggetto possono essere posticipati, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, esclusivamente in caso di comprovato ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, non imputabile al soggetto responsabile (Rif.to Art. 16, comma 2, 5). | Top | | | | 27. E’ previsto uno scorrimento delle graduatorie dei “vecchi” decreti del Conto Energia? In caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte di soggetti che sono stati ammessi al “vecchio” conto energia non si dà luogo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, a scorrimento dei relativi elenchi o graduatorie. La potenza così resa disponibile è da considerarsi compresa nel limite stabilito dal nuovo decreto (Rif.to Art. 16, comma 3, 4). | Top | | | | 28. I soggetti che hanno presentato domanda con i “vecchi” decreti e non sono stati ammessi a causa dell’esaurimento della potenza disponibile, hanno diritto ad accedere prioritariamente al “nuovo” decreto? No, non è possibile; tali soggetti possono accdere alle tariffe incentivanti secondo le disposizioni del nuovo decreto (Rif.to Art. 16 comma 6). | |