| CHIARIMENTI DALL' AGENZIA DELLE ENTRATE |
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FOTOVOLTAICO: CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE La circolare 46/E dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 19 luglio 2007 chiarisce alcuni aspetti riguardanti la disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici. In particolare, di grande rilevanza i chiarimenti riguardanti:
Per quanto riguarda la disciplina iva dell'acquisto o realizzazione dell'impianto fotovoltaico la circolare dell'Agenzia spiega che all'acquisto o alla realizzazione dell'impianto è applicabile l'aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione di detta aliquota, fra l'altro, per "impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica". La detraibilità dell'IVA pagata all'atto dell'acquisto o della realizzazione dell'impianto fotovoltaico, da parte di un soggetto che agisca nell'esercizio di impresa, arte o professione, non risulta influenzata dalla percezione degli incentivi di cui trattasi ed è, quindi, detraibile nella misura in cui il soggetto utilizzi l'impianto per l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. La disciplina fiscale della "tariffa incentivante" e dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia risulta essere diversa in relazione alle molteplici situazioni che possono in concreto verificarsi, in relazione alle diverse tipologie di soggetti che assumono la qualifica di responsabile dell'impianto ed alle diverse modalità di utilizzo dello stesso; la circolare dell'Agenzia analizza i seguenti casi:
In linea generale, si evidenzia che la tariffa incentivante, quale contributo per la realizzazione e la gestione dell'impianto fotovoltaico, non assume mai rilevanza ai fini dell'IVA, mentre rileva ai fini delle imposte dirette solo nel caso in cui l'impianto medesimo si possa considerare utilizzato nell'ambito di un'attività di impresa, secondo quanto di seguito specificato. In tale ipotesi, quale contributo concesso a soggetto imprenditore, la tariffa erogata deve essere assoggettata a ritenuta d'acconto. |
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