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FONTE: KYOTO CLUB Iva e imposte dirette sul contributo in conto scambio per gli impianti fotovoltaici. Una risoluzione dell’Agenzia delle EntrateQual è il trattamento fiscale di coloro che vendono al GSE l’elettricità autoprodotta, cioè chi dovrà pagare l’Iva sul contributo in conto scambio corrisposto dal GSE e considerarlo rilevante ai fini delle imposte dirette?Dal 1° gennaio 2009 (Deliberazione n. 74/2008), L’Autorità per l’Energia e il Gas ha cambiato le modalità e le condizioni tecnico-economiche che regolano lo scambio sul posto, prevedendo una diversa gestione e una diversa riattribuzione all’utente dell’energia dallo stesso autoprodotta. Quindi, lo scambio sul posto sarà così strutturato: a) l’utente conferirà l’energia prodotta nel sistema elettrico gestito da GSE; b) il GSE riceverà l’energia e la venderà sul mercato; c) l’utente acquisterà l’energia necessaria presso l’impresa fornitrice (Enel, Acea,….) pagando il relativo corrispettivo; d) il GSE corrisponderà all’utente un contributo in conto scambio allo scopo di rimborsarlo di un costo, quello per l’acquisto dell’energia, che in realtà non avrebbe dovuto sostenere nei limiti dell’energia autoprodotta. Il contributo in conto scambio sarà quantificato in misura pari al minore tra il controvalore dell’energia conferita e il valore dell’energia prelevata su fornitura e sarà al netto dell’Iva pagata. Su questo aspetto il GSE ha chiesto di conoscere all’Agenzia delle Entrate quale sia il comportamento fiscale da adottare rispetto alle singole tipologie di utenti. Parere dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 13 del 20 gennaio) Il soggetto titolare di un impianto fotovoltaico può rendere disponibile nel sistema elettrico l'energia rimasta inutilizzata attraverso due modalità alternative: può scegliere di vendere l'energia prodotta al distributore o di fruire del c.d. "servizio di scambio sul posto" (di seguito anche SSP). Il SSP, come disciplinato con delibera dell'Aeeg n. 28/2006, per la finalità che persegue (immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica autoprodotta tramite immissione in rete e conseguente prelievo immediato o successivo della stessa) non implica alcuna conseguenza fiscale ed è generalmente richiesto da quei soggetti che realizzano impianti di dimensioni minime in grado di pareggiare tendenzialmente il reale fabbisogno di energia. Tuttavia per effetto della deliberazione Aeeg n. 74/2008, dal 1° gennaio 2009 le modalità di funzionamento e le condizioni tecnico-economiche del SSP sono variate. Più precisamente il SSP è regolato da una convenzione sottoscritta dall'utente e dal GSE e comporta per gli utenti nuovi adempimenti in ordine all'immissione in rete dell'energia autoprodotta e al prelievo dell'energia richiesta. Nello specifico, gli utenti aderenti al servizio di scambio sul posto devono conferire tutta l'energia autoprodotta nel sistema elettrico gestito dal GSE e al contempo acquistare, presso il fornitore territorialmente competente, l'energia necessaria a coprire i propri fabbisogni. Il costo sostenuto per l'acquisto dell'energia (costo di cui l'utente non dovrebbe rimanere inciso, almeno nei limiti dell'energia autoprodotta), sarà successivamente "rimborsato" dal GSE mediante un contributo in conto scambio che sarà quantificato periodicamente in misura pari al minore tra il controvalore dell'energia a suo tempo conferita e il valore dell'energia prelevata presso il fornitore territorialmente competente e sarà al netto dell'IVA pagata. Nel caso in cui il valore dell'energia elettrica immessa sia superiore a quello dell'energia elettrica prelevata, nella menzionata deliberazione dell'Aeeg n. 74/2008 è espressamente "ritenuto opportuno" che tale maggior valore "(.) venga riportato a credito negli anni solari successivi compatibilmente con le disposizioni di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 387/2003". In sostanza, il SSP mantiene intatta la propria originaria ratio, nel senso che continua a concretizzarsi nella riattribuzione del bene energia autoprodotto, pur se quest'ultima avviene sostanzialmente in modo diverso, ovvero sotto forma di valore monetario e non più di quantità espressa in termini di energia. Dunque, mentre in precedenza l'utente che usufruiva del SSP prelevava dalla rete l'energia necessaria senza sostenere alcun costo nei limiti di quella autoprodotta, dal 1° gennaio 2009 l'utente che fruisce del SSP paga l'energia prelevata presso il fornitore esterno, ma viene rimborsato dal GSE del costo sostenuto per un importo pari al minore tra il valore dell'energia prodotta e quella acquistata, maturando un credito - in termini monetari - in relazione all'energia eventualmente immessa in rete in misura superiore a quella acquistata. L'operazione di "scambio sul posto" - così come costruita dalla menzionata delibera n. 74/2008 (immissione in rete dell'energia da parte dell'utente e corresponsione di un contributo da parte di GSE) - viene a configurare, a ben vedere, un contratto di vendita di energia in base al quale l'utente s'impegna a conferire l'energia autoprodotta a GSE e quest'ultimo, al contempo, si obbliga a corrispondere all'utente stesso un importo – il contributo in conto scambio - che assume natura di corrispettivo. In sostanza - in seguito alle predette modifiche - gli utenti percettori del contributo in conto scambio vengono a configurarsi, in linea generale, come produttori e venditori di energia e dovranno adempiere alle relative obbligazioni fiscali, già illustrate con circolare n. 46 del 19 luglio 2007, punto 9.2.1. Nello specifico, il contributo in conto scambio, assume fiscalmente il seguente trattamento: 1) Persona fisica o ente non commerciale a) impianti posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente non commerciale, fino a 20 kW di potenza: qualora l'impianto, per la sua collocazione (ad esempio, sul tetto dell'abitazione o su un'area di pertinenza), risulti installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell'abitazione o sede dell'utente si ritiene che l'immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto non concretizzi lo svolgimento di una attività commerciale abituale e che il relativo contributo in conto scambio erogato dal GSE non assuma rilevanza fiscale. Diversamente, se l'impianto è di potenza superiore a 20 kW, nella considerazione che impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbano soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di una abitazione o di una sede di un ente non commerciale, l'energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell'ambito di un'attività commerciale (vendita di energia) e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell'IVA che delle imposte dirette. In tale ultimo caso, gli utenti dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione; b) impianti diversi: quando l'impianto, per la sua collocazione, non risulti posto al servizio dell'abitazione o della sede dell'utente, l'energia immessa in rete per effetto del servizio di scambio sul posto dovrà essere considerata ceduta alla rete medesima nell'ambito di un'attività commerciale, perciò rilevante sia ai fini dell'IVA che delle imposte dirette. Gli utenti, quindi. dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione; 2) Imprenditore o soggetto passivo IRES il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell'IVA che delle II.DD.; l'utente dovrà emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione; 3) Lavoratore autonomo il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante ai fini dell'IVA e delle II.DD., tuttavia, poiché tale corrispettivo è relativo allo svolgimento di un'attività diversa da quella professionale esercitata, il contribuente dovrà tenere per la produzione e cessione di energia una contabilità separata ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e fatturare al GSE l'importo percepito. |