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Un argine agli abusi ma ora alle imprese servono certezze

FONTE: IlSole24Ore.it

Da una prima lettura del decreto legislativo rinnovabili appena approvato dal Consiglio dei ministri, emergono aspetti positivi ma anche criticità.In particolare, sono positivi e condivisibili gli obiettivi di razionalizzare gli strumenti incentivanti esistenti, promuovendo un'uniformità di applicazione tra le diverse fonti, e la definizione di numerosi principi (quali le procedure concorsuali) che, se correttamente implementati, possono migliorare l'efficienza e ridurre gli oneri delle rinnovabili per tutti i consumatori.

Come l'Autorità ha sempre sostenuto anche in una recente Segnalazione a Parlamento e Governo, la promozione delle rinnovabili è irrinunciabile e, proprio per questo, richiede sistemi di incentivazione definiti e dimensionati con la massima efficienza e secondo livelli di sicura sostenibilità. Infatti, il sostegno a queste fonti incide sempre più sulle bollette elettriche: dai 2,5 miliardi di euro del 2009 si è passati ai 3,4 del 2010 e, in assenza di interventi, potrebbe arrivare fino a 5,7 miliardi di euro già quest'anno.

Da questo punto di vista, il decreto compie un passo in avanti. Tuttavia, per raggiungere gli sfidanti obiettivi nazionali ed europei, è irrinunciabile un quadro regolatorio stabile e certo, che favorisca un più ordinato e graduale sviluppo delle rinnovabili e del relativo indotto, anche sostenendo tutte quelle aziende che, anche a livello nazionale, sono impegnate nell'innovazione tecnologica.

Stabilità e certezza delle regole che proprio la dimensione europea garantisce con l'affidamento a Regolatori forti ed indipendenti, di precisi ed esclusivi compiti. In questa prospettiva, meglio sarebbe stato se il decreto legislativo avesse posto in capo al Governo, per tramite dei ministri competenti, la definizione degli obiettivi e il monitoraggio dei risultati, affidando all'Autorità i compiti regolamentari, con particolare riferimento all'utilizzo di proventi tariffari per le incentivazioni, (ad es. determinazione ed aggiornamento dei valori degli incentivi riconosciuti, fissazione del valore unitario dell'incentivo base nell'ambito delle procedure concorsuali, etc.), al contrasto dei fenomeni speculativi, ed all'individuazione degli strumenti più efficienti per perseguire in modo ottimale gli obiettivi, anche in riferimento alla necessaria armonizzazione con i meccanismi adottati in altri paesi europei.

Il decreto legislativo, invece, si limita ad assegnare al Regolatore il compito di irrogare sanzioni rispetto alle violazioni riscontrate dal Gse, oltre che dalle amministrazioni statali, regionali, dagli enti locali, dai gestori di rete e dall'Agea; peraltro su temi che non competono all'Autorità medesima.

Analoghe criticità valgono in riferimento allo schema di decreto di recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE; non si può non evidenziare che, in contrapposizione con quanto espressamente previsto da queste direttive, non sono stati attribuiti all'Autorità compiti che richiedono specifiche competenze tecniche e di armonizzazione europea, quali, a mero titolo di esempio, l'analisi dei piani decennali di sviluppo delle infrastrutture di rete che devono essere presentati dai gestori delle stesse.

Sarebbe quindi auspicabile che nel percorso attuativo del decreto legislativo rinnovabili, queste considerazioni possano essere accolte, a beneficio di quell'indispensabile certezza ed efficienza di cui il settore ha bisogno.

 
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