Adeguamento delibera 421/2014 - A72

Con la Deliberazione del 7 agosto 2014 n. 421/2014, ed il successivo aggiornamento del 26 febbraio 2015 n. 79/2015, l’Autorità per l ’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato una nuova versione dell’Allegato A72 del Codice di rete di Terna.

Questa delibera impone l’implementazione dei sistemi di teledistacco per impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW con punto di connessione in media tensione e con richiesta di connessione antecedente all’1 gennaio 2013.

I produttori sono tenuti ad adeguare gli impianti entro il 31 gennaio 2016, oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.

L’adeguamento  richiede  l’installazione  di  un  modem GSM  le  cui  caratteristiche  sono  riportate  nell'Allegato M  della Norma CEI 0-16, ovvero di un modem in grado di distaccare o riallacciare l’impianto mediante semplici comandi inviati via SMS.

L’adeguamento comporta anche la revisione del Regolamento di Esercizio in essere mediante asseverazione di conformità redatta da impresa installatrice o professionista abilitato.

I produttori che inviano entro il 30 giugno 2015 la comunicazione di avvenuto adeguamento alle prescrizioni relative al tele distacco, nonché dichiarazione di adeguamento del punto di consegna qualora soggetti a CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico), hanno diritto, a un premio pari a:

  • 500 € per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia;
  • 650 € per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia;
  • 800 € per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia;

Il premio viene dimezzato in caso di adeguamento entro il 31 agosto 2015 data oltre la quale nessun contributo sarà riconosciuto, fermo restando l’obbligo di adeguamento entro il 31 gennaio 2016.

Il mancato adeguamento entro il termine ultimo sopra indicato comporterà la sospensione dell’incentivo GSE.

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